Informazioni generali
A. Nome del prodotto
deve
Sostanza
essere indicato in conformità
fornitore
della
Numero di emergenza
SI
Icone in SDS
Informazioni della società
società
della
Informazioni GHS
Avvertenza
pericolo
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
SI Va indicata la classificazione della Violazione: art. 31, par. 6 REACH miscela NO sostanza o della miscela risultante Sanzione: art. 10, par. 3 D. Lgs. Per le sostanze/miscele viene indicata dall'applicazione dei criteri di 133/2009, da 3.000 a 18.000 €
CLASSIFICAZIONE CLP
SI classificazione del regolamento (CE) n. NO 1272/2008. Laddove un fornitore abbia e/o (altre possibili sanzioni) Se la SDS è stata revisionata dopo il 1° notificato informazioni circa la giugno 2015, è stata eliminata la sostanza all'inventario delle Violazione: art. 4, par. 1 CLP classificazione in base alla direttiva classificazioni e delle etichettature in Sanzione: art. 3, par. 1 D. Lgs. 67/548/CE (sostanza) o alla direttiva conformità all'articolo 40 del 186/2011, da 15.000 a 90.000 € 1999/45/CE (miscela)? regolamento (CE) n. 1272/2008, la classificazione indicata nella scheda di Violazione: art. 11, par. 1 e 2 CLP dati di sicurezza deve essere identica Sanzione: art. 3, par. 7 D. Lgs. a quella indicata nella notifica (Reg. n. 186/2011, da 15.000 a 90.000 € 2015/830)
2.2 Elementi dell’etichetta
SI Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, Violazione: art. 31, par. 6 REACH Vengono indicati gli elementi NO del regolamento CLP "Sull'etichetta Sanzione: art. 10, par. 3 D. Lgs. dell’etichettatura (avvertenza, non figurano più di sei consigli di 133/2009, da 3.000 a 18.000 €
Pittogrammi di pericolo
CLP, indicazioni di prudenza, se non qualora lo richiedano pericolo H, consigli di prudenza P)? SI la natura e la gravità dei pericoli". Altre possibili sanzioni ai sensi del NO Regolamento CLP CLP in funzione delle informazioni in Sono riportati gli elementi dell’etichetta etichetta supplementari in conformità dell’articolo 25 e alleg. II del CLP, qualora previsti? 2
2.3 Altri pericol
SI Devono essere fornite informazioni che Violazione: art. 31, par. 6 REACH NO consentano di stabilire se la sostanza Sanzione: art. 10, par. 3 D. Lgs. o la miscela soddisfa i criteri per 133/2009, da 3.000 a 18.000 € l'identificazione delle sostanze PBT o vPvB in conformità all'allegato XIII. Devono essere fornite informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli generali della sostanza o della miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l'indurimento o la trasformazione, polverosità, proprietà esplosive che non soddisfano i criteri di classificazione di cui all'allegato I, parte 2, sezione 2.1, del egolamento (CE) n. 1272/2008, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensitrà di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico (Reg. n. 2015/830)