Informazioni generali
Data di revisione:
2015-06-17
A. Nome del prodotto
PEDIFOAM SCHIUMA
CAS n.
33329-35-0
Usi identificati:
Industria chimica Uso industriale di regolatori di processo per processi di polimerizzazione nella produzione di resine, gomme, polimeri
Numero di emergenza
PEDSAN srl, Tel +39 075 5289118 (durante l’orario di lavoro
Icone in SDS
Informazioni della società
società
PEDSAN s.r.l
indirizzo email
roberto@pedsan.it
Informazioni GHS
Avvertenza
Avvertimento
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H315, H319
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H315
Causes skin irritation
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): Attenzione, Skin Irrit. 2, Provoca irritazione cutanea. Attenzione, Eye Irrit. 2, Provoca grave irritazione oculare.
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessun altro pericolo
Pittogrammi di pericolo
Attenzione
Indicazioni di pericolo
H315 - Provoca irritazione cutanea H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Disposizioni speciali
Nessuna
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti
Nessuna
vPvBVpvb
Nessuna
PBT
Nessuna
Altri pericoli non menzionati nella classificazione
L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un rischio "irrilevante" per la salute e "basso" per la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.