Nota: Ingredienti elencati nella lista delle sostanze chimiche soggette a restrizioni
CE/CAS
77-92-9
Nome della sostanza chimica
Citric acid
Concentrazione
N/A
CE/CAS
67-63-0
Nome della sostanza chimica
Propan-2-ol
Concentrazione
N/A
Informazioni generali
Data di revisione:
2017-02-20
A. Nome del prodotto
ECO BRILLANTANTE
Usi identificati:
industriali[SU3] Categorie di prodotti Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Icone in SDS
Informazioni della società
società
NUOVA MOGGIA srl
indirizzo email
info@nuovamoggia.it
Informazioni GHS
Avvertenza
Avvertimento
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H315, H319
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H315
Causes skin irritation
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
Pittogrammi di pericolo
GHS07 Codici di classe e di categoria di pericolo: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 Codici di indicazioni di pericolo: H315 - Provoca irritazione cutanea H319 - Provoca grave irritazione oculare. Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.
#2_2_1_LABELLING_1272
Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS07 - Attenzione Codici di indicazioni di pericolo: H315 - Provoca irritazione cutanea H319 - Provoca grave irritazione oculare. Codici di indicazioni di pericolo supplementari: non applicabile
Prevenzione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Contiene
Reg.CE 648/2004) 15% < 30% Tensioattivi non ionici
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio. Ad uso esclusivamente professionale