Informazioni generali
Data di revisione:
2018-02-09
A. Nome del prodotto
PEROXILL 2000
Usi identificati:
Usi professionali[SU22]
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Icone in SDS
Informazioni della società
società
Lombarda H S.r.l
indirizzo email
lombarda.h@libero.it, lh@lombardah.com
Informazioni GHS
Avvertenza
Pericolo
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H272, H318
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H272
May intensify fire; oxidiser
Sezione 2
Pittogrammi di pericolo
GHS03, GHS05
Categorie di pericolo
Ox. Sol. 2, Eye Dam. 1
Indicazioni di pericolo
H272 - Può aggravare un incendio; comburente. H318 - Provoca gravi lesioni oculari Il prodotto ha proprietà ossidanti può aggravare un incendio Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride. H272 - Può aggravare un incendio; comburente. H318 - Provoca gravi lesioni oculari Codici di indicazioni di pericolo supplementari: non applicabile
2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS03, GHS05 - Pericolo
Prevenzione
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P370+P378 - In caso d’incendio: utilizzare CO2 o schiuma per estinguere.
Smaltimento
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.
Contiene
SODIO PERCARBONATO
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un rischio "irrilevante" per la salute e "basso" per la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.