Nota: Ingredienti elencati nella lista delle sostanze chimiche soggette a restrizioni
CE/CAS
200-661-7/67-63-0
Nome della sostanza chimica
Propan-2-ol
Concentrazione
>5<=10%
Informazioni generali
Data di revisione:
2018-07-03
A. Nome del prodotto
LH EXTRAZIM PLUS
Usi identificati:
Usi professionali[SU22]
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Icone in SDS
Informazioni della società
società
Lombarda H S.r.l
indirizzo email
lh@lombardah.com
Informazioni GHS
Avvertenza
Pericolo
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H318
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H318
Causes serious eye damage
Sezione 2
Pittogrammi di pericolo
GHS05
Categorie di pericolo
Eye Dam. 1
Indicazioni di pericolo
H318 - Provoca gravi lesioni oculari Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride. H318 - Provoca gravi lesioni oculari Codici di indicazioni di pericolo supplementari: EUH208 - Contiene SUBTILISINA. Può provocare una reazione allergica.
2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS05 - Pericolo
Prevenzione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
Contiene
ALCOL SINTETICO ETOSSILATO, ALCHIL ETERE SOLFATO DI SODIO (Reg.CE 648/2004) < 5% Enzimi Ad uso esclusivamente professionale
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un rischio "irrilevante" per la salute e "basso" per la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.