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GHS02 GHS06 GHS08
Valutazione del rischio per la salute 5
Valutazione del rischio per la sicurezza 5
Valutazione del rischio ambientale 5

Informazioni generali

A. Nome del prodotto

corrisponde

A. Nome del prodotto

corrisponde

Denominazione commerciale

l"identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla

Nome chimico e sinonimi:

secondo la nomenclatura INCI7, se del caso. Si può presumere che questo

Icone in SDS

GHS02 GHS06 GHS08

Informazioni della società

società

le miscele è costituito dai due elementi seguenti

Informazioni GHS

Avvertenza

Pericolo

Hazard Codes

Dichiarazioni di pericolo (CLP)

H301+H311, H302, H335, H370, H372, H420

Dichiarazioni di pericolo

Codice

Dichiarazioni

H301+H311

Toxic if swallowed or in contact with skin

Sezione 2

Indicazioni di pericolo

Sull’etichetta a norma del regolamento CLP devono figurare anche le indicazioni di pericolo pertinenti che descrivono la natura e la gravità dei pericoli della sostanza o miscela, cfr. articolo 21 del CLP. Ne costituisce un esempio l’indicazione di pericolo attribuita a tossicità acuta per via orale, categoria 4: “Nocivo se ingerito” (H302). pertinenti per ciascuna classe e categoria/differenziazione di pericolo specifica sono riportate nelle tabelle dell’allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento CLP. Per la maggior parte delle indicazioni di pericolo, la dicitura può essere presa dalle tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 dell’allegato III del regolamento CLP. Per per la salute, può risultare necessario includere la via di esposizione o l’organo bersaglio anche nell’indicazione, per esempio: “Provoca danni al fegato se ingerito” (H370) per STOT-SE, categoria 1. Cfr. anche sezione 4.8 del presente documento. Se la classificazione di una sostanza è armonizzata e inclusa nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, sull’etichetta devono essere utilizzate l’indicazione di pericolo o le indicazioni di pericolo corrispondenti. Si noti che alcune delle classificazioni nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP sono classificazioni minime, nel qual caso potrebbe essere necessario attribuire una classificazione più grave nonché l'indicazione di pericolo a essa corrispondente. Inoltre, nel caso di pericoli non armonizzati che non sono contemplati nell’elenco dell’allegato VI, potrebbe risultare necessario includere le indicazioni di pericolo, cfr. articolo 4, paragrafo 3, del regolamento CLP. Si noti che, a differenza della DSD, il CLP non prevede al momento l’accorpamento Ciononostante, alcuni accorpamenti di indicazioni di pericolo sono già stati accordati a livello ONU e pubblicati nella terza edizione riveduta del GHS dell’ONU. Nell’Unione europea, tali accorpamenti sono attuati mediante il secondo adeguamento al progresso tecnico (ATP) al regolamento CLP (regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011). Ciò significa che a decorrere dal 1° dicembre 2012 per le sostanze e dal 1° giugno 2015 per le miscele, le indicazioni di pericolo relative a differenti vie di esposizione, ma alla stessa categoria, possono figurare sull’etichetta e nella scheda di dati di sicurezza 18 come indicazioni accorpate, per esempio H301+H311 per la categoria 3 per la via orale e la via cutanea: “Tossico se ingerito o per contatto con la pelle”. Se una sostanza o una miscela è classificata in più classi di pericolo o in più differenziazioni di una classe di pericolo, figurano sull’etichetta tutte le indicazioni di pericolo risultanti dalla classificazione, tranne in caso di evidente ripetizione o ridondanza, cfr. articolo 27 del CLP. Ciò si applica anche a una sostanza o una miscela alla quale viene attribuita l’indicazione di pericolo supplementare EUH071 (“Corrosiva per le vie respiratorie”): in tal caso, sull’etichetta può essere omessa H335 (“Può irritare le vie respiratorie”) per STOT, esposizione singola, categoria 3 (può irritare le vie respiratorie). L’allegato III del regolamento CLP elenca la corretta espressione delle indicazioni di pericolo che devono figurare sull’etichetta. Sull’etichetta le indicazioni di pericolo di una lingua devono essere raggruppate insieme ai consigli di prudenza della stessa lingua, cfr. anche la sezione 3.3. della stessa lingua, cfr. sezione 3.3 sopra 19 4.7 Codici per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza e i consigli di prudenza sono codificati con un codice alfanumerico univoco costituito da una lettera e tre numeri come di seguito specificato:  la lettera “H” (per le indicazioni di pericolo) o “P” (per i consigli di prudenza). Si noti che le indicazioni di pericolo derivanti dalla DSP e dalla DPP, ma non ancora incluse nel GHS, sono codificate come “EUH”;  per le indicazioni di pericolo, un numero che designa il tipo di pericolo, ad esempio “2” per i pericoli fisici, e due numeri corrispondenti alla numerazione sequenziale dei pericoli quali esplosività (codici da 200 a 210), infiammabilità (codici da 220 a 230) ecc.;  per i consigli di prudenza, un numero che rispecchia uno dei cinque tipi di consigli, nello specifico: consigli di carattere generale (1), consigli di prevenzione (2), consigli di reazione (3), consigli di conservazione (4) e consigli di

Consigli di prudenza

Sulle etichette a norma del CLP figurano i consigli di prudenza pertinenti, che forniscono indicazioni sulle misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi per la salute umana o l’ambiente derivanti dai pericoli di una sostanza o miscela, cfr. articolo 22 del regolamento CLP. Un esempio di consiglio di prudenza è “NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi” (P373). La serie completa di consigli di prudenza pertinenti per ciascuna classe di pericolo o categoria/differenziazione è elencata attraverso un codice alfanumerico nelle tabelle che indicano gli elementi dell’etichetta prescritti per ciascuna classe di pericolo nell’allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento CLP. devono essere scelti in linea con le disposizioni generiche di cui agli articoli 22 e 28 e all’allegato IV, parte 1, del CLP: ogni scelta deve tenere conto delle indicazioni di pericolo e dell’impiego o degli impieghi previsti o identificati della sostanza o della miscela nonché le istruzioni di base specificate nella colonna “Condizioni d’uso” delle tabelle da 6.1 a 6.5 dell’allegato IV del regolamento CLP. Ripetizioni e ridondanze sono da evitarsi. Laddove la sostanza o la miscela venga fornita al pubblico, di norma, deve figurare sull’etichetta un consiglio di prudenza riguardante lo smaltimento della sostanza o della miscela in questione nonché dell’imballaggio, cfr. articolo 28, paragrafo 2, del CLP. Di norma, sull’etichetta non devono essere riportati più di sei consigli di prudenza, a meno che sia necessario un numero maggiore in ragione della natura e della gravità dei pericoli. Nella sezione 7 del presente documento sono forniti gli opportuni orientamenti volti a dare assistenza nella scelta dei consigli di prudenza più appropriati. L’allegato IV, parte 2, del regolamento CLP elenca, in tutte le lingue, la corretta espressione dei consigli di prudenza che devono figurare su un’etichetta. Sull’etichetta i consigli di prudenza di una lingua devono essere raggruppati insieme

Smaltimento

(5), seguito da due numeri corrispondenti alla numerazione sequenziale dei consigli stessi. Le serie di codici previste per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza a norma del CLP sono riportate nella tabella 4 sottostante: 20 Tabella 4: Serie di codice delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza ai sensi del CLP Indicazioni di pericolo: H Consigli di prudenza: P 200 – 299 Pericolo fisico 100 – 199 Generale 300 – 399 Pericolo per la salute 200 – 299 Prevenzione 400 – 499 Pericolo per l’ambiente 300 – 399 Reazione 400 – 499 Conservazione 500 – 599 Smaltimento Si noti che i codici delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza, così come qualunque altro elemento supplementare dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento CLP, non sono necessari ai fini dell’etichetta (il regolamento CLP prescrive esclusivamente il frasario effettivo delle indicazioni/consigli applicabili all’etichetta) 4.8 Informazioni supplementari dell’etichetta L’articolo 25 del regolamento CLP introduce il concetto di “informazioni supplementari” volto a includere le informazioni dell’etichetta che si vanno ad aggiungere a quelle elencate nell’articolo 17, lettere da a) a g) del regolamento CLP Tali informazioni aggiuntive dell’etichetta possono essere suddivise in due categorie, nello specifico quelle obbligatorie e quelle non obbligatorie. Le informazioni di entrambe le categorie sono considerate come “informazioni supplementari” ai sensi del CLP e devono essere collocate nella sezione dell’etichetta a loro dedicata ed essere riportate nelle stesse lingue utilizzate per gli altri elementi dell’etichetta a norma del CLP Le informazioni supplementari dell’etichetta obbligatorie, in linea di principio, possono essere 21 le indicazioni di pericolo supplementari concernenti particolari proprietà di pericolo fisico e per la salute, mutuate dalla DSD. Tali indicazioni sono codificate come indicazioni “EUH”, per esempio EUH001, cfr. allegato II, parte I, mentre il codice numerico corrisponde al numero della frase di rischio della DSD, ossia EUH001 corrisponde a R1 della DSD. Per alcune sostanze con classificazioni armonizzate, le indicazioni di pericolo supplementari sono incluse nell’allegato VI, parte 3; le indicazioni supplementari relative a determinate miscele mutuate dalla DPD, per esempio la dicitura “Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica” (EUH204), cfr. allegato II, parte 2, del CLP. Anche a queste frasi vengono attribuiti codici EUH, per allineare la loro presentazione con le indicazioni di pericolo supplementari, cfr. quanto sopra; l’avvertenza (Pericolo), le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza relativi alla classificazione “Pericoloso per lo strato di ozono”, mutuato dalla DSD, per le etichette delle sostanze fino al 1° dicembre 2012 e per quelle delle miscele fino al 1° giugno 2015, cfr. allegato I, parte 5. I singoli elementi dell’etichetta relativi a questa classe di pericolo sono soggetti alle norme di precedenza di cui all’articolo 20 e agli articoli da 26 a 28 del regolamento CLP. Successivamente alle suddette date e in seguito all’adozione del secondo ATP al regolamento CLP, questa classe di pericolo sarà convertita in una classe di pericolo formale del CLP. Ciò significa che dovranno essere applicati l’avvertenza Attenzione), l’indicazione di pericolo H420 (Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera), il consiglio di prudenza P502 (Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero/riciclaggio) e il pittogramma di pericolo GHS07 (punto esclamativo), in conformità delle disposizioni di cui al titolo III del regolamento CLP; le informazioni di reazione specifiche, come quelle riportate fra parentesi nei consigli di prudenza P320 “Trattamento specifico urgente (vedere … su questa etichetta), P321 “Trattamento specifico (vedere … su questa etichetta)” e P322 Interventi specifici (vedere … su questa etichetta)” di cui all’allegato IV del CLP, per esempio “vedi le istruzioni supplementari di primo soccorso su questa etichetta” oppure “vedi le istruzioni supplementari sulla somministrazione di antidoti su questa etichetta”. Cfr. anche la tabella 5 sottostante e le tabelle nella 3 del presente documento; l’indicazione “x % della miscela è costituito da componenti la cui tossicità non è nota”, per le miscele in cui sono presenti componenti la cui tossicità acuta a una concentrazione pari o superiore all’1% risulta essere sconosciuta, cfr. allegato I, punto 3.1.3.6.2.2, del regolamento CLP. Questa indicazione deve essere compresa anche nella scheda di dati di sicurezza. In relazione a ciò, può essere utile specificare tale indicazione secondo quanto segue: “x % della miscela è costituito da componenti la cui tossicità (per via orale/cutanea/per inalazione) non è nota”, in particolar mondo quando la sostanza è classificata anche per altri pericoli e laddove sia importante specificare la via di esposizione, cfr. anche la Guida all’applicazione dei criteri CLP, punto 3.1.4.2; a decorrere dal 1° giugno 2015 e in seguito al secondo ATP al regolamento CLP, per le miscele di cui non si dispone di informazioni utili sul pericolo di tossicità acuta e/o a lungo termine per l’ambiente acquatico di uno o più componenti rilevanti, l’indicazione “la miscela contiene il x % di componenti di cui è ignota la tossicità per l’ambiente acquatico”, cfr. le modifiche al punto 4.1.3.6.1 dell’allegato I del CLP. Al momento questa indicazione deve essere inclusa solo nella scheda di dati di sicurezza; 22 l’indicazione supplementare EUH401 per le sostanze e le miscele pericolose nell’ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE (cfr. allegato II, parte 4); gli elementi dell’etichetta derivanti da altri atti comunitari, cfr. articolo 32, paragrafo 6, del CLP, per esempio il numero dell’autorizzazione prescritto dal

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

100 – 199 Generale 300 – 399 Pericolo per la salute 200 – 299 Prevenzione 400 – 499 Pericolo per l’ambiente 300 – 399 Reazione 400 – 499 Conservazione 500 – 599 Smaltimento Si noti che i codici delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza, così come qualunque altro elemento supplementare dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento CLP, non sono necessari ai fini dell’etichetta (il regolamento CLP prescrive esclusivamente il frasario effettivo delle indicazioni/consigli applicabili all’etichetta). 4.8 Informazioni supplementari dell’etichetta L’articolo 25 del regolamento CLP introduce il concetto di “informazioni supplementari” volto a includere le informazioni dell’etichetta che si vanno ad aggiungere a quelle elencate nell’articolo 17, lettere da a) a g) del regolamento CLP. Tali informazioni aggiuntive dell’etichetta possono essere suddivise in due categorie, nello specifico quelle obbligatorie e quelle non obbligatorie. Le informazioni di entrambe le categorie sono considerate come “informazioni supplementari” ai sensi del CLP e devono essere collocate nella sezione dell’etichetta a loro dedicata ed essere riportate nelle stesse lingue utilizzate per gli altri elementi dell’etichetta a norma del CLP. Le informazioni supplementari dell’etichetta obbligatorie, in linea di principio, possono essere: 21  le indicazioni di pericolo supplementari concernenti particolari proprietà di pericolo fisico e per la salute, mutuate dalla DSD. Tali indicazioni sono codificate come indicazioni “EUH”, per esempio EUH001, cfr. allegato II, parte I, mentre il codice numerico corrisponde al numero della frase di rischio della DSD, ossia EUH001 corrisponde a R1 della DSD. Per alcune sostanze con classificazioni armonizzate, le indicazioni di pericolo supplementari sono incluse nell’allegato VI, parte 3;  le indicazioni supplementari relative a determinate miscele mutuate dalla DPD, per esempio la dicitura “Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica” (EUH204), cfr. allegato II, parte 2, del CLP. Anche a queste frasi vengono attribuiti codici EUH, per allineare la loro presentazione con le indicazioni di pericolo supplementari, cfr. quanto sopra;  l’avvertenza (Pericolo), le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza relativi alla classificazione “Pericoloso per lo strato di ozono”, mutuato dalla DSD, per le etichette delle sostanze fino al 1° dicembre 2012 e per quelle delle miscele fino al 1° giugno 2015, cfr. allegato I, parte 5. I singoli elementi dell’etichetta relativi a questa classe di pericolo sono soggetti alle norme di precedenza di cui all’articolo 20 e agli articoli da 26 a 28 del regolamento CLP. Successivamente alle suddette date e in seguito all’adozione del secondo ATP al regolamento CLP, questa classe di pericolo sarà convertita in una classe di pericolo formale del CLP. Ciò significa che dovranno essere applicati l’avvertenza (Attenzione), l’indicazione di pericolo H420 (Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera), il consiglio di prudenza P502 (Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero/riciclaggio) e il pittogramma di pericolo GHS07 (punto esclamativo), in conformità delle disposizioni di cui al titolo III del regolamento CLP;  le informazioni di reazione specifiche, come quelle riportate fra parentesi nei consigli di prudenza P320 “Trattamento specifico urgente (vedere … su questa etichetta), P321 “Trattamento specifico (vedere … su questa etichetta)” e P322 “Interventi specifici (vedere … su questa etichetta)” di cui all’allegato IV del CLP, per esempio “vedi le istruzioni supplementari di primo soccorso su questa etichetta” oppure “vedi le istruzioni supplementari sulla somministrazione di antidoti su questa etichetta”. Cfr. anche la tabella 5 sottostante e le tabelle nella sezione 7.3 del presente documento;  l’indicazione “x % della miscela è costituito da componenti la cui tossicità non è nota”, per le miscele in cui sono presenti componenti la cui tossicità acuta a una concentrazione pari o superiore all’1% risulta essere sconosciuta, cfr. allegato I, punto 3.1.3.6.2.2, del regolamento CLP. Questa indicazione deve essere compresa anche nella scheda di dati di sicurezza. In relazione a ciò, può essere utile specificare tale indicazione secondo quanto segue: “x % della miscela è costituito da componenti la cui tossicità (per via orale/cutanea/per inalazione) non è nota”, in particolar mondo quando la sostanza è classificata anche per altri pericoli e laddove sia importante specificare la via di esposizione, cfr. anche la Guida all’applicazione dei criteri CLP, punto 3.1.4.2;  a decorrere dal 1° giugno 2015 e in seguito al secondo ATP al regolamento CLP, per le miscele di cui non si dispone di informazioni utili sul pericolo di tossicità acuta e/o a lungo termine per l’ambiente acquatico di uno o più componenti rilevanti, l’indicazione “la miscela contiene il x % di componenti di cui è ignota la tossicità per l’ambiente acquatico”, cfr. le modifiche al punto 4.1.3.6.1 dell’allegato I del CLP. Al momento questa indicazione deve essere inclusa solo nella scheda di dati di sicurezza; 22  l’indicazione supplementare EUH401 per le sostanze e le miscele pericolose nell’ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE (cfr. allegato II, parte 4);  gli elementi dell’etichetta derivanti da altri atti comunitari, cfr. articolo 32, paragrafo 6, del CLP, per esempio il numero dell’autorizzazione prescritto dal Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, l’elenco dei tensioattivi e dei profumi secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) 648/2004 relativo ai detergenti, l’etichettatura dei componenti infiammabili ai sensi della direttiva 75/324/CEE relativa agli aerosol o il contenuto in composti organici volatili (COV) in conformità della direttiva 2004/42/CE relativa ai COV. Si noti che, in taluni casi può risultare necessaria l’aggiunta di ulteriori informazioni al fine di completare un’indicazione di pericolo, ad esempio può essere necessario specificare la via di esposizione o l’organo bersaglio in merito a certi pericoli per la salute, ciò vale, ad esempio, nel caso delle classi di pericolo cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) e STOT esposizione singola e ripetuta. Per esempio, per la classe di pericolo STOT esposizione ripetuta, l’indicazione di pericolo H372 (“Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta”) deve essere completata dall’indicazione degli organi interessati, qualora tale dato sia noto, nonché dalla via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo. Tuttavia ciò non costituisce un’informazione supplementare dell’etichetta ai sensi dell’articolo 25 del CLP, quanto piuttosto un’informazione aggiuntiva sul pericolo che deve essere compresa nell'indicazione di pericolo stessa, oltre all'espressione ordinaria di cui all’allegato III, tabella 1.2, del regolamento CLP, cfr. anche la sezione 4.5 del presente documento. La maggior parte di queste informazioni supplementari obbligatorie sono mutuate dalla DSD/DPD e pertanto, in genere, trovano applicazione solo nell’UE. Per eventuali indicazioni di pericolo supplementari comprese nel regolamento CLP, è stato introdotto un nuovo sistema di codifica “UE”, al fine di distinguere queste, facilmente riconoscibili grazie al codice EUH, dalle indicazioni di pericolo derivanti dal GHS dell’ONU. Dato che la collocazione di tali informazioni accanto agli elementi dell’etichetta prescritti dall’articolo 17, lettere da a) a g), del CLP è obbligatoria, quando si prepara l’etichetta per una sostanza o una miscela è necessario considerare attentamente la collocazione e lo spazio che tali elementi supplementari dell’etichetta occupano. Le informazioni supplementari obbligatorie, quando applicate, devono essere facilmente identificabili e leggibili. Naturalmente queste hanno precedenza su eventuali informazioni supplementari non obbligatorie qualora lo spazio disponibile sull’etichetta sia limitato. Tuttavia, in alcuni casi, i fornitori possono avere la necessità di riportare sull’etichetta alcuni elementi che non sono legalmente obbligatori ma che risultano necessari per la manipolazione e l’impiego del prodotto, per esempio le istruzioni di base per l’uso. In questi casi, al momento dell’elaborazione della struttura dell’etichetta è importante prendere in considerazione anche la necessità di inserire tali informazioni. In merito a ciò il regolamento CLP suggerisce, ma non prescrive esplicitamente, che la sezione per le informazioni supplementari dell’etichetta costituisca un’unica area sull’etichetta stessa; il fornitore può anche scegliere di posizionare le informazioni supplementari in diverse aree, tenendo però in considerazione le prescrizioni di cui all’articolo 25 del regolamento CLP. Nel presente documento vengono forniti esempi nella sezione 6 mediante le etichette 6.3 e 6.5. Allo stesso modo, il regolamento CLP suggerisce, ma non prescrive esplicitamente, che la sezione per le informazioni supplementari dell’etichetta venga contrassegnata o sia separata in modo visibile dagli elementi dell’etichetta a norma dell’articolo 17, lettere da a) a g), del regolamento CLP, ad esempio collocandola in un’altra sezione dell’etichetta, 23 inserendola in una casella di testo, colorandola o utilizzando dimensioni del carattere differenti. Una separazione visibile e inequivocabile sarà d’aiuto nell’identificazione degli elementi dell’etichetta che provengono dal GHS dell’ONU. Tuttavia, e a seconda dei casi, può non essere consigliabile una differenziazione visibile fra gli elementi a norma del CLP e le informazioni supplementari obbligatorie dell’etichetta prescritte da altre normative, in particolar modo quando queste contribuiscono alla manipolazione e all’impiego sicuro di una sostanza o di una miscela. Per esempio, laddove le indicazioni aggiuntive EUH esprimono un avviso simile a quello espresso dalle indicazioni di pericolo che rispecchiano una classificazione, è perfino consigliabile un raggruppamento di entrambe le indicazioni sull’etichetta in modo che si avvalorino a vicenda, ad esempio per il litio (numero CE 231-102-5) classificato come sostanza idroreattiva di categoria 1, l’EUH014 (“Reagisce violentemente con l’acqua”) è molto simile all’H260 (“A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.”), cfr. esempio etichetta 6.4 di seguito. In merito alla leggibilità, le informazioni obbligatorie dell’etichetta prescritte da altre normative comunitarie, per esempio il contenuto in composti organici volatili secondo quanto richiesto dalla direttiva 2004/42/CE10 o l’elenco dei costituenti specificati ai sensi del regolamento (CE) n. 648/200411, devono essere considerate allo stesso modo che le informazioni obbligatorie dell’etichetta prescritte dal regolamento CLP: come queste, infatti, anch’esse devono risultare agevolmente identificabili e di facile lettura e sull’etichetta prescritta dal CLP devono avere precedenza sulle altre informazioni supplementari non obbligatorie. Nella tabella 5 è riportata una panoramica degli elementi supplementari obbligatori dell’etichetta che devono essere inclusi nella sezione dedicata alle informazioni supplementari presente sull’etichetta: 10 Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE 11 Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti 24 Tabella 5: informazioni supplementari obbligatorie dell’etichetta in conformità degli articoli 25 e 32 del regolamento CLP Riferimento Tipo e applicabilità Codice Contenuto / Frasario legale Articolo 25, a) Indicazioni di pericolo supplementari concernenti determinate proprietà paragrafo 1 e fisiche delle sostanze e delle miscele. Devono essere attribuite ai sensi delle allegato II, parte condizioni di cui all'allegato II quando una sostanza o una miscela è già stata 1, punto 1.1 del classificata sulla base dei criteri di cui all'allegato I del regolamento CLP. Per CLP alcune sostanze dotate di classificazioni armonizzate, le indicazioni di pericolo supplementari sono incluse nell’allegato VI, parte 3. EUH001 Esplosivo allo stato secco EUH006 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria EUH014 Reagisce violentemente con l’acqua Durante l'uso può formarsi EUH018 una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile EUH019 Può formare perossidi esplosivi EUH044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato Articolo 25, b) Indicazioni di pericolo supplementari concernenti proprietà pericolose per paragrafo 1 e la salute delle sostanze e delle miscele. Devono essere attribuite ai sensi allegato II, delle condizioni di cui all'allegato II, parte 1, punto 1.2 quando una sostanza parte 1, o una miscela è già stata classificata sulla base dei criteri di cui all’allegato I punto 1.2 del del regolamento CLP. Per alcune sostanze dotate di classificazioni CLP armonizzate, le indicazioni di pericolo supplementari sono incluse nell’allegato VI, parte 3. Per EUH071, cfr. anche allegato I, tabella 3.1.3, nota 1 EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle EUH070 Tossico per contatto oculare Corrosivo per le vie EUH071 respiratorie Articolo 25, Indicazioni supplementari per talune miscele. Devono essere attribuite alle paragrafo 6 e miscele ai sensi delle condizioni di cui all'allegato II, parte 2. allegato II, parte 2 del CLP 1. Miscele contenenti piombo EUH201 Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati da bambini - Per gli imballaggi il cui EUH201A Attenzione! Contiene contenuto è inferiore a 125 ml piombo. 25 Riferimento Tipo e applicabilità Codice Contenuto / Frasario legale 2. Miscele contenenti EUH202 Cianoacrilato. Pericolo. cianoacrilati Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini 3. Cementi e miscele di EUH203 Contiene cromo (VI). Può cemento provocare una reazione allergica 4.Miscele contenenti isocianati EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica 5. Miscele contenenti EUH205 Contiene componenti componenti epossidici di peso epossidici. Può provocare molecolare medio ≤ 700 una reazione allergica 6. Miscele contenenti cloro EUH206 Attenzione! Non utilizzare in attivo vendute al pubblico combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro) 7. Miscele contenenti cadmio EUH207 Attenzione! Contiene (leghe) e destinate ad essere cadmio. Durante l'uso si utilizzate per la brasatura e la sviluppano fumi pericolosi. saldatura Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza 8. Miscele non classificate EUH208 Contiene (denominazione come sensibilizzanti ma della sostanza contenenti almeno una sensibilizzante). Può sostanza sensibilizzante12 provocare una reazione allergica 9. Miscele liquide contenenti EUH209 Può diventare facilmente idrocarburi alogenati infiammabile durante l'uso o EUH209A Può diventare infiammabile durante l'uso 10. Miscele non destinate alla EUH210 Scheda dati di sicurezza vendita al pubblico disponibile su richiesta 11. Aerosol Gli aerosol sono anche soggetti alle disposizioni in materia di etichettatura di cui alla direttiva 75/324/CEE Articolo 25, Avvertenza, indicazione di Pericoloso (avvertenza) paragrafo 5 e pericolo e consiglio di prudenza allegato II, parte per una classe di pericolo EUH059 Pericoloso per lo strato di 12 Ai sensi del secondo ATP al regolamento CLP, le miscele classificate come sensibilizzanti e contenenti altre sostanze classificate come sensibilizzanti (oltre a quella che induce alla classificazione della miscela), presenti in una concentrazione pari o superiore a quella specificata nella tabella 3.4.6 dell’allegato I al CLP devono recare, sull’etichetta, il nome di tali sostanze. Tale prescrizione deve applicarsi alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015. Tuttavia, in deroga, le miscele classificate, etichettate e imballate ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, non devono essere necessariamente rietichettate in conformità di tale disposizione fino al 1° giugno 2017. 26 Riferimento Tipo e applicabilità Codice Contenuto / Frasario legale 5 del CLP inclusa nell’allegato I, parte 5 P273 ozono (cfr. i punti pertinenti nel testo che precede questa tabella) Non disperdere P501 nell’ambiente Smaltire il prodotto/recipiente in … (indicazione del sito di smaltimento o della normativa applicabile, cfr. sezione 7 di seguito) Allegato IV Sostanze e miscele cui sono Istruzioni stati attribuiti i consigli di supplementari di prudenza pronto soccorso (per esempio somministrazione - P320 - Trattamento specifico immediata di un urgente (vedere … su antidoto) con riferimento a questa etichetta). quanto riportato fra - P321 - Trattamento specifico parentesi nel consiglio di urgente (vedere … su prudenza questa etichetta). - P322 - Interventi specifici (vedere … su questa etichetta). Allegato I, punto Miscela contenente, in una × % della miscela è 3.1.3.6.2.2. concentrazione pari o superiore costituito da componenti la all’1%, un componente o cui tossicità non è nota componenti la cui tossicità (anche per la scheda di dati acuta non è nota di sicurezza) Allegato I, punto Miscela per la quale non si La miscela contiene il x % di 4.1.3.6.1 dispone di informazioni utili componenti di cui è ignota sulla tossicità acuta e/o a lungo la tossicità per l’ambiente termine per l’ambiente acquatico acquatico di uno o più (anche per la scheda di dati componenti rilevanti di sicurezza) Articolo 25, Indicazione supplementare per EUH401 Per evitare rischi per la paragrafo 2 del le sostanze e le miscele che salute umana e per CLP rientrano nell'ambito di l'ambiente, seguire le applicazione della direttiva 91/414/CEE istruzioni per l'uso Elementi Esempi: dell’etichetta - Regolamento (CE) - numero derivanti da altri n. 1907/2006 (REACH) dell’autorizzazione atti comunitari in conformità - Regolamento (CE) - elenco di componenti dell’articolo 32, n. 648/2004 (detergenti) specifici quali tensioattivi paragrafo 6 anionici, agenti sbiancanti a base di ossigeno, enzimi, disinfettanti, sbiancanti ottici e profumi - Direttiva 75/324/CEE - etichettatura dei (aerosol) componenti infiammabili - contenuto di composti - Direttiva 2004/42/CE (COV) organici volatili 27 Le informazioni supplementari dell’etichetta non obbligatorie, il cui contenuto è a discrezione del fornitore, non costituiscono parte delle prescrizioni di cui al regolamento CLP; possono comprendere, ad esempio, informazioni specifiche del prodotto o particolari istruzioni d’uso. Anche queste informazioni supplementari non obbligatorie possono essere disposte di fianco agli elementi dell’etichetta prescritti dall’articolo 17, lettere da a) a g) del CLP e alle informazioni supplementari obbligatorie, quando trovano applicazione. Tuttavia, queste non devono distogliere l’attenzione da detti elementi obbligatori dell’etichetta né contraddirli e devono inoltre fornire ulteriori precisazioni, cfr. articolo 25, paragrafo 3, del regolamento CLP. Inoltre, eventuali informazioni supplementari non obbligatorie, che siano incluse sull'etichetta o sull’imballaggio, devono essere coerenti con la classificazione della sostanza o della miscela, cfr. articolo 25, paragrafo 4, del regolamento CLP. Ciò significa che indicazioni quali “non tossico”, “non inquinante” o “ecologico”, indicazioni secondo cui la sostanza o la miscela non sono pericolose o indicazioni incompatibili con la classificazione attribuita non possono figurare sull'etichetta o sull'imballaggio di una sostanza o di una miscela classificata. 28 5. ORIENTAMENTI SU PARTICOLARI ASPETTI DELL’ETICHETTATURA DI PERICOLO A NORMA DEL CLP 5.1 Ulteriori aspetti da prendere in considerazione per l’etichetta di pericolo a norma del CLP Per consentire al fornitore di progettare un'etichetta in conformità del CLP permettendogli di mantenere la maggiore libertà possibile nella disposizione delle etichette, devono essere presi in considerazione ulteriori aspetti dell’etichettatura:  dimensioni dell’etichetta: l’allegato I, punto 1.2 del CLP definisce le dimensioni dell’etichetta, stabilendo le dimensioni minime dell’etichetta e del pittogramma che deve essere proporzionale a tali dimensioni minime. Ciononostante l’etichetta deve essere sufficientemente grande da contenere tutti gli elementi dell’etichetta di cui al CLP pur restando leggibile. Di conseguenza, può risultare necessario che l’etichetta sia più ampia dell’area minima specificata;  disposizioni specifiche di etichettatura: fanno riferimento a specifiche situazioni di etichettatura e imballaggio, per esempio nel caso in cui una sostanza o una miscela è contenuta in un imballaggio dalla forma non idonea o di dimensioni ridotte, cfr. articolo 29 del CLP. Altre disposizioni, vale a dire quelle stabilite nell’articolo 33 del CLP, fanno riferimento a imballaggi costituiti da strati multipli e/o a situazioni in cui una sostanza o una miscela è soggetta alle disposizioni in materia di etichettatura a norma del regolamento CLP e alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose in conformità del modello normativo delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose (il cosiddetto “libro arancione”) che sono attuate nell'UE mediante accordi modali internazionali e mediante la direttiva 2008/68/CE, nel seguito le norme per il trasporto di merci pericolose. La persona o le persone responsabili della conformità dell’etichetta alle norme del CLP devono considerare tutte queste norme prima di prendere la propria decisione definitiva in merito all’etichetta della sostanza o della miscela;  scelta dei consigli di prudenza: se nel regolamento CLP le disposizioni in merito all'uso delle avvertenze, dei pittogrammi di pericolo e delle indicazioni di pericolo sono piuttosto inequivocabili, cfr. quanto sopra, la selezione della serie di consigli di prudenza più appropriata per l’etichetta è largamente lasciata alla discrezione e all’ingegno del fornitore. Per agevolare tale selezione, nella sezione 7 del presente documento sono forniti orientamenti sulla scelta dei consigli di prudenza. Gli orientamenti si basano sulle disposizioni generali di cui agli articoli 22 e 28 del regolamento CLP nonché sulle istruzioni di base di cui all’allegato IV del CLP, nelle colonne delle tabelle da 6.1 a 6.5 che contengono le condizioni d’uso, del regolamento CLP. Tali orientamenti prendono in considerazione inter alia gli usi di destinazione e le proprietà fisiche della sostanza o della miscela. 5.2 Dimensioni dell’etichetta e degli elementi dell’etichetta Come indicato nella precedente sezione 3.4, per varie ragioni il numero di elementi dell’etichetta richiesti dal regolamento CLP per una data sostanza o miscela può essere più elevato rispetto a quello previsto dal regime della DSD/DPD. Rispetto 29 all’etichetta a norma della DSD/DPD può essere necessario dover aggiungere ulteriori elementi dell’etichetta che richiedono spazio di etichettatura aggiuntivo e probabilmente una diversa disposizione dell’etichetta. Il regolamento CLP definisce le dimensioni minime dell’etichetta e di alcuni dei suoi elementi, una cui descrizione più dettagliata è disponibile nell’allegato I, sezione 1.2, del regolamento CLP, cfr. anche tabella 6 di seguito. Le dimensioni minime sono mutuate dalla DSD. Tabella 6: Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi ai sensi del CLP Capacità del collo Dimensioni dell’etichetta Dimensioni del (in millimetri) pittogramma (in millimetri) ≤ 3 litri Possibilmente almeno 52 x 74 Non inferiore a 10 x 10 Possibilmente almeno 16 x 16 > 3 litri ma ≤ 50 litri Almeno 74 x 105 Almeno 23 x 23 > 50 litri ma ≤ 500 litri Almeno 105 x 148 Almeno 32 x 32 > 500 litri Almeno 148 x 210 Almeno 46 x 46 In generale, il regolamento CLP prescrive che gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del CLP siano di dimensioni tali e distanziati in modo tale che siano facilmente leggibili, cfr. anche sezione 3.1 sopra. Si noti che, è consentito riportare più lingue sull’etichetta rispetto a quelle prescritte dallo Stato membro sul cui mercato la sostanza o la miscela viene immessa: la scelta del numero di lingue riportate sull’etichetta è rimessa alla discrezione dei singoli fornitori, purché l’etichetta rimanga conforme alle prescrizioni in materia di dimensioni (minime) stabilite nella tabella 6 precedente e fintanto che viene garantita la leggibilità dei suoi elementi testuali. La dimensione esatta delle lettere delle avvertenze, delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza, nonché delle eventuali informazioni supplementari, non è definita in dettaglio all’interno del testo giuridico, vale a dire che è lasciata a discrezione del fornitore. Ciò significa che una parte interessata può decidere autonomamente se aumentare le dimensioni del carattere utilizzato in funzione del volume complessivo dell’imballaggio e delle dimensioni dell’etichetta, o se fissare una dimensione più o meno simile per tutti i volumi e le etichette. Allo stesso modo, un fornitore può decidere se preferisce disporre di lettere di dimensioni più grandi per alcuni elementi dell’etichetta rispetto ad altri riportati con un carattere più piccolo. Effettivamente alcune società hanno scelto di riportare sulle proprie etichette l’avvertenza “Pericolo” o “Attenzione” con un carattere più grande rispetto a quello utilizzato per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza. Diverse società hanno anche scelto di far figurare gli elementi obbligatori dell'etichetta con lettere più grandi rispetto a quelle usate per le informazioni non obbligatorie dell’etichetta. Entrambi gli scenari proposti sono in linea di principio compatibili con il testo giuridico del regolamento CLP, purché le informazioni obbligatorie dell’etichetta rimangano chiaramente leggibili. 30 Nella pratica alcune parti interessate hanno raccomandato l’utilizzo di un carattere minimo di 1,8 mm, al fine di garantire la leggibilità del testo. Tuttavia, ciò può essere inteso semplicemente come una raccomandazione e non come una prescrizione in termini legali disposta dal regolamento CLP. In merito ai pittogrammi di pericolo, nel CLP le dimensioni dei pittogrammi vengono collegate alle dimensioni minime dell’etichetta: ciascun pittogramma di pericolo13 deve ricoprire uno spazio pari ad almeno un quindicesimo della superficie dell’etichetta dedicata alle informazioni obbligatorie dell’etichetta, vale a dire ogni elemento dell’etichetta prescritto dagli articoli 17, 25 e 32, paragrafo 6, del regolamento CLP, sebbene l'area minima dell’etichetta non debba misurare meno di 1 cm2, cfr. allegato I, punto 1.2.1.2, del regolamento CLP. Il concetto che sottende questa disposizione è che le dimensioni dell’etichetta e le dimensioni dei pittogrammi devono rimanere proporzionali alle dimensioni dell’imballaggio. In linea di principio, un’etichetta conforme alle dimensioni minime di cui sopra è sufficientemente larga da poter contenere tutti gli elementi dell'etichetta prescritti dall'articolo 17 del CLP mantenendo la propria leggibilità. Deve essere data precedenza agli elementi obbligatori dell'etichetta, vale a dire quegli elementi definiti nell'articolo 17, lettere da a) a g), e tutte le informazioni supplementari prescritte dal regolamento CLP e dalle altre legislazioni comunitarie/dell’UE. Qualora un fornitore decida di aggiungere elementi supplementari dell’etichetta non obbligatori, la leggibilità può continuare a essere garantita solo se tali informazioni vengono aggiunte in piccola quantità. Nel caso il fornitore intenda aggiungere un più ampio numero di informazioni non obbligatorie, questi deve prendere in considerazione l’eventualità di limitarne il numero o di ingrandire le dimensioni dell’etichetta. In quest’ultimo caso, il fornitore deve anche prendere in considerazione di ingrandire le dimensioni dei differenti elementi obbligatori dell’etichetta, al fine di facilitarne l'identificazione e di preservarne la leggibilità. Si noti che, è considerato leggibile un pittogramma che ricopre un quindicesimo delle dimensioni minime secondo quanto definito nell’allegato I, tabella 1.3, del regolamento CLP. Le dimensioni devono essere aumentate in tutti i casi in cui il pittogramma occupa meno di 1/15 della superficie dell’etichetta dedicata alle informazioni di etichettatura obbligatorie, ossia qualunque elemento dell’etichetta di cui agli articoli 17, 15 e 32, paragrafo 6, del CLP. Tuttavia, laddove un fornitore scelga di utilizzare un’etichetta più grande rispetto alle dimensioni minime per una data capacità del collo, non è necessario che anche il pittogramma sia aumentato nelle sue dimensioni, a condizione che esso ricopra un quindicesimo delle dimensioni minime pertinenti, ossia per un contenitore la cui capacità è > 50 litri, ma ≤ 500 litri, le dimensioni minime del pittogramma devono essere pari a 32 mm x 32 mm, che corrispondono a 1/15 delle dimensioni minime (105 mm x 148mm) stabilite nell’allegato I, tabella 1.3, del CLP. L’area aggiuntiva eventualmente guadagnata aumentando le dimensioni dell’etichetta può essere utilizzata per ulteriori informazioni che il fornitore ritiene importanti. Tuttavia ciò deve essere valutato in considerazione della prescrizione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento CLP, nello specifico in considerazione del fatto che le informazioni supplementari non obbligatorie non devono rendere più difficoltosa l’identificazione degli elementi obbligatori dell’etichetta di cui agli articoli 17, 25 e 32, paragrafo 6, del CLP. 13 Le dimensioni cui si fa riferimento in questo paragrafo sono relative alle dimensioni del pittogramma stesso e non alle dimensioni del quadrato virtuale entro cui il pittogramma è racchiuso. 31 5.3 Esenzioni dai requisiti di etichettatura e imballaggio Non tutti gli imballaggi consentiranno la disposizione, in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 31 del CLP, di tutte le necessarie informazioni di etichettatura sull'etichetta o sull'imballaggio stesso. L’articolo 29 e l’allegato I, sezione 1.5.1, del regolamento CLP riconoscono tali situazioni e forniscono deroghe per gli imballaggi di dimensioni talmente ridotte o aventi una forma tale per cui risulta impossibile soddisfare i requisiti dell’articolo 31 del CLP. Mentre la maggior parte di queste disposizioni sono state mutuate dalla DSD/DPD (“imballaggi di dimensioni ridotte e forma non idonea”), attraverso il CLP ne sono state introdotte di nuove, al di fuori della necessità di un quadro legale per tenersi al passo con gli sviluppi tecnologici nell’ambito dell’imballaggio e per concedere ai fornitori una certa flessibilità quando devono avere a che fare con imballaggi la cui etichettatura presenta delle difficoltà. 5.3.1 Utilizzo di etichette pieghevoli, cartellini pendenti e imballaggio esterno L’imballaggio di una sostanza o di una miscela può essere talmente ridotto o avere una forma tale da rendere impossibile la disposizione degli elementi dell’etichetta in conformità dei requisiti di cui all’articolo 31 del CLP. Ciò può essere dovuto al fatto che sia necessario includere sull’etichetta più di una lingua nello Stato membro sul cui mercato viene immessa la sostanza o la miscela o semplicemente al fatto che l’imballaggio è troppo piccolo o difficile da etichettare a causa della sua forma, così che l’intera serie di elementi dell’etichetta non può essere riportata neanche in una sola lingua. In particolare, l’etichetta può risultare illeggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale o le dimensioni e la spaziatura degli elementi dell’etichetta risultano insufficienti perché questi siano facilmente leggibili. In tali situazioni gli elementi dell’etichetta definiti dall’articolo 17 del CLP possono essere forniti in uno dei modi seguenti  su etichette pieghevoli; ovvero  su cartellini pendenti; ovvero  su un imballaggio esterno. Quando viene utilizzata una di queste alternative, la parte dell’etichetta attaccata all’imballaggio o, in relazione all’ultimo punto, l’etichetta apposta su eventuali imballaggi interni riporta quantomeno pittogrammi di pericolo, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 del CLP e il nome e il numero di telefono del fornitore della sostanza o miscela, mentre l’avvertenza, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza nonché le informazioni supplementari dell’etichetta possono essere omessi, cfr. allegato I, sezione 1.5.1.2., del regolamento CLP. Si noti che queste alternative non possono essere utilizzate nel caso in cui l’etichetta sia diventata illeggibile perché il fornitore ha deciso di aggiungere più lingue su un'etichetta rispetto a quelle richieste dallo Stato membro sul cui mercato la sostanza o la miscela è immessa. In queste circostanze le lingue aggiuntive devono essere omesse dall'etichetta e deve essere preparata un'etichetta distinta per lo Stato membro o gli altri Stati membri in cui queste sono richieste. 5.3.1.1 Etichette pieghevoli e cartellini pendenti Le etichette pieghevoli possono costituire un’opzione e sono in effetti comunemente utilizzate nei casi in cui le informazioni supplementari richieste da altre legislazioni fanno sì che l'etichetta totale risulti eccessivamente grande per l'imballaggio interno. L'uso delle etichette pieghevoli risulterà essere, con tutta probabilità, preferibile rispetto a quello dei cartellini pendenti, in quanto questo offrirà in molti casi maggiore 32 spazio per la disposizione degli elementi dell’etichetta. Generalmente, quando un fornitore ritiene di dover utilizzare un’etichetta pieghevole o un cartellino pendente, questi dove prendere in considerazione i seguenti aspetti:  Requisiti generali: generalmente un cartellino pendente o un’etichetta pieghevole devono soddisfare le stesse norme di prestazione di un’etichetta normale, vale a dire che i contenuti devono essere indelebili, di facile lettura e devono distinguersi chiaramente dallo sfondo. Per quanto ragionevolmente fattibile a livello pratico, le dimensioni dell'etichetta pieghevole o del cartellino pendente devono essere le stesse dimensioni dell'equivalente etichetta normale, mentre le dimensioni dei pittogrammi devono essere le stesse di quelli presenti sull’equivalente etichetta normale.  Fissaggio: l’etichetta pieghevole o il cartellino pendente devono essere fissati saldamente all’imballaggio. Ciò significa che durante una manipolazione ragionevolmente prevedibile del collo l’etichetta deve rimanere fissata all’imballaggio. Se parte dell’etichetta pieghevole è progettata per essere rimossa dall’imballaggio interno per essere utilizzata come opuscolo a sé stante, le informazioni a norma del CLP devono rimanere sull’imballaggio. Il regolamento

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