Nota: Ingredienti elencati nella lista delle sostanze chimiche soggette a restrizioni
CE/CAS
205-861-8/156-62-7
Nome della sostanza chimica
Calcium cyanamide
Concentrazione
>50<=100%
Informazioni generali
Data di revisione:
2012-03-09
A. Nome del prodotto
Thokamide
CAS n.
156-62-7
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Icone in SDS
Informazioni della società
società
ILSA spa
indirizzo email
info@ilsagroup.com
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
2.1.1 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
Classificazione di preparati speciali (GHS)
Xn; R22 Xi; R37 Xi; R41 Natura dei rischi specifici attribuiti: R22 - Nocivo per ingestione R37 - Irritante per le vie respiratorie R41 - Rischio di gravi lesioni oculari Il prodotto è nocivo per esposizione acuta e provoca gravi rischi per la salute se ingerito. Il prodotto, se inalato, provoca irritazioni alle vie respiratorie. Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.
2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura conforme alla direttiva (CE) n. 1999/45: Simboli previsti: Xn - Nocivo Natura dei rischi specifici attribuiti: R22 - Nocivo per ingestione R37 - Irritante per le vie respiratorie R41 - Rischio di gravi lesioni oculari
Consigli di prudenza
S2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini S25 - Evitare il contatto con gli occhi S26 - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico S36/37/39 - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
Contiene
calcio cianammide
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.