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Valutazione del rischio per la salute 4
Valutazione del rischio per la sicurezza 1
Valutazione del rischio ambientale 1

Informazioni generali

A. Nome del prodotto

deve

Sostanza

corrisponde al nome

1.3 Sinonimi:

numeri, codici

CAS n.

e

Numero di emergenza

È riportato un numero telefonico di emergenza?

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Informazioni della società

società

Il fornitore, sia

indirizzo email

SDS@companyX.com. (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 39)

Sezione 2

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

1272/2008 Questa sezione non è stata controllata

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

Per le sostanze/miscele viene indicata la classificazione ai sensi del reg. CLP? Se la SDS è stata revisionata dopo il 1/6/15, è stata eliminata la classificazione in base alla direttiva 67/548/CE (sostanza) o alla direttiva 1999/45/CE (miscela)? In caso di indicazione di pericolo abbreviate viene indicato il testo completo nella sezione 16? Viene indicato il fattore M per ogni sostanza pericolosa per l’ambiente acquatico di cat. 1? La classificazione è coerente con quella indicata in etichetta? La classificazione della miscela è coerente con le classificazioni e le concentrazioni dei componenti indicati alla sezione 3.2? Per le sostanze in allegato VI del CLP è rispettata la classificazione minima riportata in tale allegato (verifica sul sito dell’ECHA)? Per le sostanze registrate è riportata la classificazione relativa a tale registrazione (verifica sul sito dell’ECHA o sul RIPE)? (per es. formazione di sostanze pericolose durante l’utilizzo)

2.2 Elementi dell’etichetta

Vengono indicati gli elementi dell’etichettatura (avvertenza: “pericolo” o “attenzione”, pittogrammi CLP, indicazioni di pericolo H,

Consigli di prudenza

Se pertinenti, sono riportati gli elementi dell’etichetta supplementari in conformità dell’articolo 25 e alleg. II del CLP? (Versione 1.0 - Dicembre 2015) presenti adeguate N/C N/A Commenti/Riferimenti normativi SI NO SI NO Dal 1/6/2015 la SDS dovrà riportare solo la classificazione CLP. Le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 possono mantenere la classificazione etichettatura e l’imballaggio fino al 1 giugno 2017 (Reg. CLP art.61 par.4). Per approfondimenti consultare la circolare del Ministero della salute n. 18101 del 26/05/2015. Dato che il fattore M deve essere determinato per ogni sostanza classificata come pericolo acuto 1 e/o pericolo cronico 1 per l'ambiente acquatico, è fortemente raccomandato che sia fornito in questa sottosezione (GUIDA ECHA SDS.2015 p. 42). Per le concentrazioni che determinano la pericolosità della miscela occorre riferirsi alle tabelle 3.5.2, 3.6.2 e 3.7.2 dell’all. I al reg.CLP. Se la miscela contiene sostanze CMR, secondo quanto prescritto dal reg. CLP art.6 par.3 per la valutazione delle classi di pericolo CMR della miscela, si devono utilizzare soltanto le informazioni disponibili riguardanti le sostanze contenute e non eventuali informazioni sulla miscela. Dal 01/06/2015 sia per le sostanze che per le miscele gli elementi dell’etichetta vanno riportati esclusivamente secondo il CLP. Per le miscele è prevista la deroga già citata per la sezione 2.1. Sull'etichetta vanno indicati gli elementi pertinenti in conformità all'articolo 25 e all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Reg. 2015/830). Esempi tratti dall‘alleg. II del CLP: EUH204- «Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.» EUH203 — «Contiene cromo (VI). Può -9- Per le sostanze soggette ad autorizzazione, viene indicato il numero di autorizzazione?

2.3 Altri pericol

Vengono indicate informazioni di rispondenza ai criteri di valutazione come PBT o vPvB (all. XIII)? Sono fornite informazioni su altri pericoli non derivanti dalla

Osservazioni

sì no Se sì, quali: (Versione 1.0 - Dicembre 2015) presenti adeguate N/C N/A Commenti/Riferimenti normativi SI NO SI NO provocare una reazione allergica». Ai sensi dell'articolo 65 del regolamento REACH, i titolari di un'autorizzazione, nonché gli utilizzatori a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, che includono in una miscela una sostanza soggetta ad autorizzazione, devono indicare il numero di autorizzazione sull'etichetta della relativa sostanza o miscela prima che questa sia immessa sul mercato. In tali casi, il numero di autorizzazione diventa un elemento obbligatorio dell'etichetta in conformità del regolamento CLP (in virtù dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento CLP concernente "gli elementi dell'etichetta derivanti dalle disposizioni previste in altri atti comunitari") e deve pertanto essere indicato in questa sezione della SDS (GUIDA ECHA SDS 2015 p. 45). Devono essere fornite informazioni che consentano di stabilire se la sostanza o la miscela soddisfa i criteri per l'identificazione delle sostanze PBT o vPvB in conformità all'allegato XIII. Devono essere fornite informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli generali della sostanza o della miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l'indurimento o la trasformazione, polverosità, proprietà esplosive che non soddisfano i criteri di classificazione di cui all'allegato I, parte 2, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico. L'indicazione “può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione” è appropriata nel caso di un pericolo di esplosione di polveri (Reg. 2015/830). -10-

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