Nota: Ingredienti elencati nella lista delle sostanze chimiche soggette a restrizioni
CE/CAS
202-849-4/98-29-3
Nome della sostanza chimica
4-tert-Butylpyrocatechol
Concentrazione
N/A
CE/CAS
202-849-4/67-64-1
Nome della sostanza chimica
acetone
Concentrazione
01-40
CE/CAS
202-849-4/100-41-4
Nome della sostanza chimica
Ethylbenzene
Concentrazione
01-60
CE/CAS
202-851-5/100-42-5
Nome della sostanza chimica
Styrene ( Vinyl benzene )
Concentrazione
>99.5% ≥0,1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥0,1 ≥0,1 ≥1 ≥0,1 ≥0,1 ≥1 ≥1 ≥10 ≥0,1 ≥0,1 ≥1 ≥0,1
CE/CAS
202-653-9
Nome della sostanza chimica
4-tert-Butylpyrocatechol
Concentrazione
>99.5% ≥0,1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥0,1 ≥0,1 ≥1 ≥0,1 ≥0,1 ≥1 ≥1 ≥10 ≥0,1 ≥0,1 ≥1 ≥0,1
Informazioni generali
Data di revisione:
2015-06-10
1.2.2. Usi sconsigliati
Usi di consumo [SU 21]; Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti
fornitore
nonché l’indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della
Icone in SDS
Informazioni della società
società
guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_it.htm
indirizzo email
SDS@companyX.com. Non vi
Informazioni GHS
Avvertenza
Pericolo
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H314
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H314
Causes severe skin burns and eye damage
Sezione 2
CLASSIFICAZIONE CLP
cfr. SEZIONE 16 2.1.2. Classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Facilmente infiammabile; F; R11 Tossico; T; R23/24/25 Tossico; T; R39/23/24/25 Tossica per la riproduzione; Repr. Cat. 2; R60-61
Informazioni aggiuntive
Per il testo completo delle frasi R: cfr. SEZIONE 16.
2.2 Elementi dell’etichetta
Testo allegato II [Fino al 1° giugno 2015: “Per le sostanze, in base alla classificazione, si indicano sull’etichetta, in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, almeno le seguenti informazioni: i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza. Il pittogramma a colori di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 può essere sostituito da una riproduzione grafica del pittogramma di pericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica solo del simbolo. Per le miscele, in base alla classificazione, si indicano sull’etichetta almeno i simboli previsti, le indicazioni di pericolo, le frasi di rischio e i consigli di prudenza in conformità della direttiva 1999/45/CE. Il simbolo può essere presentato come riproduzione grafica in bianco e nero. Sull’etichetta vanno indicati gli elementi prescritti dall’articolo 25 e dall’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008, per le sostanze, o dall’allegato V, sezioni A e B, della direttiva 1999/45/CE, per le miscele."] [Dal 1° giugno 2015: “In base alla classificazione, si indicano sull’etichetta, in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 almeno le seguenti informazioni: i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza. Il pittogramma a colori di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 può essere sostituito da una riproduzione grafica del pittogramma di pericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica solo del simbolo. Vanno forniti gli elementi applicabili nell’etichetta in conformità dell’articolo 25 e dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008."] Per le sostanze, dal 1° dicembre 2010 gli elementi dell'etichetta devono essere indicati in conformità del regolamento CLP50. Questi elementi devono includere tutti gli elementi 50 A meno che sia l'etichettatura effettiva dei colli che la SDS che si riferisce ad essa soddisfino le disposizioni transitorie pertinenti per le sostanze già immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 a norma dell'articolo 61, paragrafo 4, del 53 dell'etichetta riportati sull'etichetta (ossia, se del caso, anche gli elementi dell'etichetta dell'imballaggio interno51). Per le miscele, fino al 31 maggio 2015 gli elementi dell'etichetta indicati in questa sezione possono essere in conformità della DPD o in conformità del regolamento CLP (se il fornitore ha scelto di attuare in anticipo rispetto alla prescrizione l'etichettatura a norma del CLP52). Se il fornitore desidera fornire informazioni sulla futura (o precedente) etichettatura, non applicata allo stato attuale, deve indicarle nella SEZIONE 16. Dal 1° giugno 2015 gli elementi dell'etichetta elencati (e l'etichetta effettiva) devono essere in conformità del regolamento CLP, compresi tutti gli elementi dell'etichetta come nel caso delle sostanze. Elementi dell'etichetta secondo il regolamento CLP includono: • pittogrammi di pericolo53, • Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
AVVERTENZA
indicazioni di pericolo, H e EUH, complete (o, se non qui, fornita completa nella sezione 16); • consigli di prudenza, O, completi • eventuali altri elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 25 del CLP in Pericolo
Elementi dell'etichetta supplementari
Come indicato nel testo giuridico citato sopra, il pittogramma di pericolo può essere sostituito da un riproduzione grafica del pittogramma di pericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica solo del simbolo. I consigli di prudenza possono essere scelti in base ai criteri enunciati nell'allegato, parte 1, IV del CLP tenendo conto delle indicazioni di pericolo e dell'impiego o degli impieghi previsti o identificati della sostanza o miscela. Una volta scelti, i consigli di prudenza devono essere riformulati in conformità della parte 2 dell'allegato IV del CLP. Nello scegliere i consigli di prudenza in conformità degli articoli 22 e 28 del CLP, i fornitori possono decidere di associare i consigli di prudenza, tenendo in considerazione la chiarezza e la comprensibilità del consiglio di prudenza (in questo caso deve essere mantenuta la dicitura specifica delle frasi che compongono la combinazione). Si noti che ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del CLP, a meno che risulti necessario, sull'etichetta non devono apparire più di sei consigli di prudenza. Per ulteriori informazioni sulla scelta dei consigli di prudenza cfr. Guida all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/200854 Può risultare utile per gli utilizzatori industriali e professionali (non per i consumatori in quanto essi non ricevono le SDS) includere consigli di prudenza speciali all'interno delle sezioni appropriate del corpo principale della SDS al fine di ridurre il numero di consigli di prudenza CLP e dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 453/2010 rispettivamente, fino al massimo al 1° dicembre 2012. 51 Vale a dire, per esempio, anche i pittogrammi di pericolo che non devono apparire sull'imballaggio esterno a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del CLP in quanto si riferiscono allo stesso pericolo di cui nelle norme per il trasporto di merci pericolose 52 Vale a dire attuando in anticipo la versione dell'allegato II che entra in vigore il 1° giugno 2015 per le miscele in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 453/2010. 53 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del CLP "pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione; 54 Disponibile all’indirizzo: http://echa.europa.eu/it/support/guidance. sull'etichetta5556. Esempi di consigli di prudenza di questo tipo che potrebbero, per esempio, essere forniti nella sottosezione 7.1 "precauzioni per una manipolazione sicura" anziché sull'etichetta sono: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. (P202) • Lavare accuratamente le mani dopo l’uso (P264) • Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso (P270) • Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. (P272) Gli elementi dell'etichetta in conformità della DPD che devono essere inclusi in questa sottosezione comprendono almeno: • simbolo/i, (una riproduzione grafica del simbolo completo come appare sull'etichetta o una sua riproduzione in bianco e nero) • indicazione/i di pericolo; • (EU)62 Non pertinente 58 Si noti che l'identificatore di prodotto, sebbene sia un elemento dell'etichetta, non è fornito nella sottosezione 2.2 in quanto non viene specificato come uno degli elementi che devono comparire in questa sottosezione. Deve piuttosto essere indicato nella sezione 1.1. 59 Si noti che il numero di riferimento dei pittogrammi, delle frasi R e S e dei consigli H e P (per es. "H271") non devono necessariamente apparire sull'etichetta e nella sottosezione 2.2 della SDS; è prescritto solo il testo completo. Tuttavia, allo scopo di poter controllare e/o confrontare le informazioni dell'etichettatura, si raccomanda di citare questi numeri nella sottosezione 2.2 della SDS. Riduzione del numero di consigli di prudenza Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del CLP "Sull'etichetta non figurano più di sei consigli di prudenza, se non qualora lo richiedano la natura e la gravità dei pericoli.". La determinazione di quali consigli di prudenza debbano apparire sull'etichetta deve essere condotta in conformità del regolamento CLP. La prescrizione di cui all'allegato II del regolamento REACH in merito alla loro inclusione in una SDS stabilisce semplicemente che i consigli che appaiono sull'etichetta devono essere indicati nella sottosezione (2.2) della SDS. Ulteriori informazioni su come è possibile ridurre il numero dei consigli di prudenza cercando di raggiungere nella misura più ragionevole possibile il numero stabilito di massimo sei consigli, sono fornite nella Guida all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/200863.
Indicazioni di pericolo
R), complete o riportate in codice con riferimento al testo completo nella SEZIONE 16; • (S), completa; • gli elementi dell'etichetta applicabili a norma delle sezioni A e B dell'allegato V alla DPD. Ai sensi dell'articolo 65 del REACH, i titolari si un'autorizzazione, nonché gli utilizzatori a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, che includono in una miscela una sostanza soggetta ad autorizzazione, devono indicare il numero di autorizzazione sull'etichetta della relativa sostanza o miscela prima che questa sia immessa sul mercato. In tali casi il numero di autorizzazione diventa un elemento obbligatorio dell'etichetta in conformità del CLP (in virtù dell'articolo 32, paragrafo 6, del CLP concernente "gli elementi dell'etichetta derivanti dalle disposizioni previste in altri atti comunitari") e deve pertanto essere indicato in questa sezione della SDS. Gli elementi dell'etichetta prescritti ai sensi dell'allegato XVII del REACH (come "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali" sono anche esempi di elementi dell'etichetta che devono essere compresi nella SDS, nella sottosezione 2.2 per le sostanze e miscele etichettate a norma del CLP, e nella sezione 15 per le miscele etichettate a norma della direttiva 1999/45/EC. In questa sezione possono essere indicati anche gli elementi dell'etichetta potenzialmente derivanti dalla legislazione nazionale. Di seguito è fornito un esempio di come può apparire la struttura di questa sezione per una sostanza57: 55 Si noti che il numero P (per es. "P202") non costituisce in sé parte del consiglio di prudenza, ma può essere utile indicarlo tra parentesi dopo il consiglio per semplicità di riferimento. 56 I consigli di prudenza devono essere forniti nella SDS (e non sull'etichetta) solo se non risultano necessari in quanto tali sull'etichetta allo scopo di rispecchiare la natura e la gravità dei pericoli (cfr. condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del CLP). 57 È stato utilizzato il perossido di sodio come esempio effettivo per meglio illustrare la riduzione del numero di consigli di prudenza. Non vi è pertanto un esempio di una sostanza soggetta ad autorizzazione. 55 H27159Può provocare un incendio o un'esplosione. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare. P221 Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353+310 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENIo un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P371+P380+P375 In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
2.3 Altri pericol
Testo allegato II Devono essere fornite informazioni sul fatto che la sostanza o la miscela soddisfi i criteri per PBT o vPvB in conformità all’allegato XIII. Sono inoltre fornite informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire al pericolo generale connesso alla sostanza o alla miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l’indurimento o la trasformazione, polverosità, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione incrociata, soffocamento, congelamento, elevata intensità di odore gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione fotochimica di ozono. Le informazioni sui pericoli che non hanno come risultato una classificazione, ma che devono essere comunicati in questa sezione, comprendono, per esempio, le informazioni in merito alla presenza di sensibilizzanti a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del CLP (e delle corrispondenti disposizioni della DPD). Di seguito viene fornito un esempio di come potrebbe apparire la struttura di questa sottosezione, comprese alcune frasi che possono essere utilizzate, se del caso: 60 Cfr. pagina successiva per ulteriori informazioni su come è stato ridotto il numero di consigli di prudenza. 61 [Si noti che l'ortografia di "center" (nel testo in lingua inglese - ndt) è quella dell'inglese americano, riportata dal GHS]. 62 Se del caso. 63 Disponibile all'indirizzo: http://guidance.echa.europa.eu/guidance_it.htm. 57
Altri pericoli non menzionati nella classificazione
Rischio di cecità in seguito all'ingestione del prodotto La sostanza risponde ai criteri come sostanza vPvB in conformità dell'allegato XIII, del regolamento (CE) n. 1907/2006 La sostanza è fototossica 4.3 SEZIONE 3 DELLA SDS: Composizione/informazioni sugli ingredienti Testo allegato II La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive l’identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli stabilizzanti, come di seguito indicato. Devono essere indicate le idonee e disponibili informazioni di sicurezza riguardanti la chimica delle superfici. La sezione 3.1 o 3.2 deve essere inclusa di seguito, se pertinente, esclusivamente per una tra una sostanza o una miscela, se applicabile64. Si noti che il termine "chimica delle superfici" come utilizzato nel testo sopra riportato si riferisce alle proprietà che possono emergere come risultato di particolari proprietà superficiali di una sostanza o miscela (solida) (per esempio dovute al fatto di possedere determinate dimensioni nella nanoscala)65. 64 Se una delle due presenti sottosezioni non è applicabile questa diventa l'unica sottosezione nella SDS che può essere lasciata completamente in bianco. 65 Il termine è specificamente non inteso a richiedere la fornitura di informazioni in questa sezione in merito a proprietà tensioattive di sostanze o miscele (liquide o disciolte). 3.1 Sostanze Testo allegato II L’identità chimica del principale costituente della sostanza è fornita indicando almeno l’identificatore del prodotto o uno degli altri mezzi di identificazione elencati alla sottosezione 1.1. L’identità chimica di eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singole sostanze costituenti diverse dalla sostanza costituente principale, a loro volta classificati e che contribuiscono alla classificazione della sostanza, va indicata nel modo seguente: a) identificatore del prodotto, in conformità con l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008; b) se l’identificatore del prodotto non è disponibile, uno degli altri nomi (nome comune, nome commerciale, abbreviazione) o numeri di identificazione. I fornitori delle sostanze possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, incluse quelle non classificate. Nella presente sottosezione possono essere fornite anche informazioni su sostanze multi- componenti. Gli identificatori chimici del principale costituente devono essere aggiunti in questa sezione (informazioni dalla sezione 1.1). Si noti che, il fatto di indicare separatamente la classificazione (o l'indicazione del pericolo che si applica in ogni caso solo ai componenti delle miscele), ecc. in relazione alle impurità presenti in una sostanza (contrariamente a quanto accade nel caso delle miscele contemplate nel punto 3.2.3 nel testo giuridico di seguito), non costituisce una prescrizione in quanto queste devono essere state prese già in considerazione al momento della classificazione della sostanza registrata a norma del REACH/notificata a norma del CLP. Di seguito è fornito un lungo esempio illustrativo di come potrebbe apparire la struttura di questa sottosezione per un monomero dello stirene66: 66 Si noti che nella pratica per i nomi dei campi non è necessario essere così meticolosi come con quelli utilizzati nell'esempio qui fornito e che un elenco più "classico" con identificatori multipli risulterebbe comunque accettabile, fintanto che il contenuto dei campi è conforme alle prescrizioni (cfr. l'esempio ridotto nella pagina successiva. 59