Informazioni generali
Data di revisione:
2020-12-15
A. Nome del prodotto
QUERCETINA POLVERE
Nome chimico e sinonimi:
/ CAS 6151-25-3
CAS n.
6151-25-3
Usi identificati:
professionali[SU22]
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Icone in SDS
Informazioni della società
società
FARMALABOR SRL
indirizzo email
info@farmalabor.it
Informazioni GHS
Avvertenza
Pericolo
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H301
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H301
Toxic if swallowed
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
CAS 6151-25-3
Pittogrammi di pericolo
GHS06 Codici di classe e di categoria di pericolo: Acute Tox. 3 Codici di indicazioni di pericolo: H301 - Tossico se ingerito. Prodotto tossico: non ingerire.
2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS06 - Pericolo Codici di indicazioni di pericolo: H301 - Tossico se ingerito. Codici di indicazioni di pericolo supplementari: non applicabile
Prevenzione
P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
Reazione
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P330 - Sciacquare la bocca.
Smaltimento
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Contiene
QUERCETINA
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII. L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio irrilevante" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.