Nota: Ingredienti elencati nella lista delle sostanze chimiche soggette a restrizioni
CE/CAS
240-795-3/16731-55-8
Nome della sostanza chimica
Dipotassium disulphite
Concentrazione
01-2119537 100% 422-45-
Informazioni generali
Data di revisione:
2018-03-13
A. Nome del prodotto
POTASSIO METABISOLFITO E 224
CAS n.
16731-55-8
Numero di registrazione REACH
01-2119537422-45-0000
Usi identificati:
professionali[SU22]
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Numero di emergenza
Pavia - CAV IRCCS Fondazione Maugeri - tel. 0382 24444
Icone in SDS
Informazioni della società
società
FARMALABOR SRL
indirizzo email
info@farmalabor.it
Informazioni GHS
Avvertenza
Pericolo
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H318
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H318
Causes serious eye damage
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
CAS 16731-55-8 EINECS 240-795-3 REACH 01-2119537422-45-0000
Pittogrammi di pericolo
GHS05
Categorie di pericolo
Eye Dam. 1
Indicazioni di pericolo
H318 - Provoca gravi lesioni oculari Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride. H318 - Provoca gravi lesioni oculari Codici di indicazioni di pericolo supplementari: EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.
2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: # 2 / 8 Conforme al regolamento (UE) 2015/830 Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS05 - Pericolo
Prevenzione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
Contiene
POTASSIO METABISOLFITO E 224
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII. L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio irrilevante" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.