Informazioni generali
Data di revisione:
2017-01-12
A. Nome del prodotto
CARBAMAZEPINA
Nome chimico e sinonimi:
CAS 298-46-4
CAS n.
298-46-4
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Numero di emergenza
Pavia - CAV IRCCS Fondazione Maugeri - tel. 0382 24444
Icone in SDS
Informazioni della società
società
FARMALABOR SRL
indirizzo email
info@farmalabor.it
Informazioni GHS
Avvertenza
Pericolo
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H302, H317, H334
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H302
Harmful if swallowed
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
CAS 298-46-4 EINECS 206-062-7
Pittogrammi di pericolo
GHS08 Codici di classe e di categoria di pericolo: Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Resp. Sens. 1 Codici di indicazioni di pericolo: H302 - Nocivo se ingerito. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato Prodotto nocivo: non ingerire. Il prodotto, se inalato, può provocare fenomeni di sensibilizzazione alle vie respiratorie; se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.
2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS08 - Pericolo Codici di indicazioni di pericolo: H302 - Nocivo se ingerito. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato Codici di indicazioni di pericolo supplementari: non applicabile
Prevenzione
P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P342+P311 - In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII. L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio irrilevante" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.