Informazioni generali
Data di revisione:
2015-04-22
A. Nome del prodotto
CAFFEINA ANIDRA PH. EUR
Nome chimico e sinonimi:
nessuno
CAS n.
58-08-2
Usi identificati:
professionali[SU22]
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Numero di emergenza
Ospedale Niguarda (MI) - 0039 0266101029 24 ore su 24
Icone in SDS
Informazioni della società
società
FARMALABOR SRL
indirizzo email
info@farmalabor.it
Informazioni GHS
Avvertenza
Avvertimento
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H302
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H302
Harmful if swallowed
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
CAS 58-08-2 EINECS 200-362-1
Pittogrammi di pericolo
GHS07
Categorie di pericolo
Acute Tox. 4
Indicazioni di pericolo
H302 - Nocivo se ingerito. 2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE: H302 - Nocivo se ingerito.
Classificazione di preparati speciali (GHS)
Xn; R22 Natura dei rischi specifici attribuiti: R22 - Nocivo per ingestione Prodotto nocivo: non ingerire.
2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS07 - Attenzione
Prevenzione
P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
Reazione
P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere. P330 - Sciacquare la bocca.
Smaltimento
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Contiene
CAFFEINA ANIDRA PH. EUR.
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII. L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio irrilevante" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.