Informazioni generali
Data di revisione:
2014-12-15
A. Nome del prodotto
BIFONAZOLO
Nome chimico e sinonimi:
1-[(1,1"-Bifenil)-4-ilfenilmetil]-1H-imidazolo CAS 60628-96-8
CAS n.
60628-96-8
Usi identificati:
professionali[SU22]
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Icone in SDS
Informazioni della società
società
FARMALABOR SRL
indirizzo email
info@farmalabor.it
Informazioni GHS
Avvertenza
Avvertimento
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H302
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H302
Harmful if swallowed
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
CAS 60628-96-8
Pittogrammi di pericolo
GHS07 Codici di classe e di categoria di pericolo: Acute Tox. 4 Codici di indicazioni di pericolo: H302 - Nocivo se ingerito. 2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
Classificazione di preparati speciali (GHS)
Xn; R22 Natura dei rischi specifici attribuiti: R22 - Nocivo per ingestione Prodotto nocivo: non ingerire.
2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS07 - Attenzione Codici di indicazioni di pericolo: H302 - Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P301+P312.IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P330 - Sciacquare la bocca. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Contiene
1-[(1,1'-Bifenil)-4-ilfenilmetil]-1H-imidazolo
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII. L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio irrilevante" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.