Informazioni generali
Data di revisione:
2011-07-27
A. Nome del prodotto
BEZAFIBRATO
Nome chimico e sinonimi:
BEZAFIBRATO
CAS n.
41859-67-0
1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuno in particolare
Icone in SDS
Informazioni della società
società
FARMALABOR SRL
indirizzo email
info@farmalabor.it
Informazioni GHS
Avvertenza
Avvertimento
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H302, H361d, H412
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H302
Harmful if swallowed
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
CAS 41859-67-0
Pittogrammi di pericolo
GHS07, GHS08 Codici di classe e di categoria di pericolo: Acute Tox. 4, Repr. 2, Aquatic Chronic 3 Codici di indicazioni di pericolo: H302 - Nocivo se ingerito. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Classificazione ai sensi della Direttiva 67/548/CEE:
Classificazione di preparati speciali (GHS)
Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 R52/53 Natura dei rischi specifici attribuiti: R22 - Nocivo per ingestione R52/53 - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R63 - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati Prodotto Nocivo: non ingerire Attenzione: il prodotto è sospettato di nuocere al feto. Il prodotto è pericoloso per lo ambiente poichè è nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
2.2 Elementi dell’etichetta
Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS07, GHS08 - Attenzione Codici di indicazioni di pericolo: H302 - Nocivo se ingerito. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Prevenzione
P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. P273 - Non disperdere nell’ambiente.
Reazione
P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
2.3 Altri pericol
L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.