Nota: Ingredienti elencati nella lista delle sostanze chimiche soggette a restrizioni
CE/CAS
87-69-4
Nome della sostanza chimica
L-(+)-tartaric acid
Concentrazione
N/A
Informazioni generali
Data di revisione:
2019-12-16
A. Nome del prodotto
ACIDO TARTARICO E 334
Nome chimico e sinonimi:
/ CAS 87-69-4
CAS n.
87-69-4
Numero di registrazione REACH
01-2119537204-47-0005
Usi identificati:
professionali[SU22]
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Numero di emergenza
Pavia - CAV IRCCS Fondazione Maugeri - tel. 0382 24444
Icone in SDS
Informazioni della società
società
FARMALABOR SRL
indirizzo email
info@farmalabor.it
Informazioni GHS
Avvertenza
Pericolo
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H318
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H318
Causes serious eye damage
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
CAS 87-69-4 EINECS 201-766-0 REACH 01-2119537204-47-0005
Pittogrammi di pericolo
GHS05 Codici di classe e di categoria di pericolo: Eye Dam. 1 Codici di indicazioni di pericolo: H318 - Provoca gravi lesioni oculari Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.
2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS05 - Pericolo Codici di indicazioni di pericolo: H318 - Provoca gravi lesioni oculari Codici di indicazioni di pericolo supplementari: non applicabile
Prevenzione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII. L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio irrilevante" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.