Nota: Ingredienti elencati nella lista delle sostanze chimiche soggette a restrizioni
CE/CAS
200-711-8/69-65-8
Nome della sostanza chimica
D-mannitol C6H14O6
Concentrazione
85 - 95
CE/CAS
206-238-3/313-67-7
Nome della sostanza chimica
Aristolochic acid and its salts; Aristolochia spp. and their preparations
Concentrazione
<11
Informazioni generali
Version
1.0
Data di revisione:
2023-04-03
A. Nome del prodotto
Aristolochic acid I, diluted
Usi identificati:
Il prodotto di intende destinato alla ricerca, all"analisi e all"educazione scientifica
1.2.2. Usi sconsigliati
Non usare : Ingestione, Inalazione, Dermale
Numero di emergenza
+33(0)390215608
Icone in SDS
Informazioni della società
società
EDQM
indirizzo email
sds@edqm.eu
Informazioni GHS
Avvertenza
Pericolo
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H341, H350
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H341
Suspected of causing genetic defects
Sezione 2
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
Indicazioni di pericolo
EUH vedere la sezione 16 : H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche. H350 - Può provocare il cancro.
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Determinazione per parere di esperti e forza probante.
2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura
Pittogrammi di pericolo
GHS08 GHS08
AVVERTENZA
Pericolo
Contiene
Aristolochic acid I
Consigli di prudenza
P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Etichettatura secondo: esenzione per contenitori interni laddove i contenuti non eccedono 10ml
Ingredienti pericolosi
Aristolochic acid I
2.3 Altri pericol
Non contiene sostanze PBT/vPvB ≥ 0,1% valutate in conformità con l'Allegato XIII del REACH. La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %