Nota: Ingredienti elencati nella lista delle sostanze chimiche soggette a restrizioni
CE/CAS
2634-33-5
Nome della sostanza chimica
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Concentrazione
N/A
Informazioni generali
Data di revisione:
2018-01-29
A. Nome del prodotto
DIGEN BRILL m
Usi identificati:
professionali[SU22]
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Nome del produttore
DETERSEI S.R.L
Numero di emergenza
Ospedale Niguarda (MI) - 0266101029 24 ore su 24
Icone in SDS
Informazioni della società
società
DETERSEI S.R.L
indirizzo email
info@detersei.it
Informazioni GHS
Avvertenza
Pericolo
Hazard Codes
Dichiarazioni di pericolo (CLP)
H318
Dichiarazioni di pericolo
Codice
Dichiarazioni
H318
Causes serious eye damage
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
Pittogrammi di pericolo
GHS05 Codici di classe e di categoria di pericolo: Eye Dam. 1 Codici di indicazioni di pericolo: H318 - Provoca gravi lesioni oculari Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.
#2_2_1_LABELLING_1272
Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS05 - Pericolo Codici di indicazioni di pericolo: H318 - Provoca gravi lesioni oculari Codici di indicazioni di pericolo supplementari: non applicabile
Prevenzione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Contiene
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one , tensioattivi non ionici (Reg.CE 648/2004) 15% < 30% Tensioattivi non ionici,< 5% 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio. Ad uso esclusivamente professionale