Nota: Ingredienti elencati nella lista delle sostanze chimiche soggette a restrizioni
CE/CAS
1310-73-2
Nome della sostanza chimica
sodium hydroxide
Concentrazione
N/A
Informazioni generali
Data di revisione:
2013-09-11
A. Nome del prodotto
BIOMATIC 50
Usi identificati:
industriali[SU3], Usi professionali[SU22]
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Icone in SDS
Informazioni della società
società
BIOLAV S.r.l
indirizzo email
info@biolav.it
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
2.1.1 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
Classificazione di preparati speciali (GHS)
C; R35 Natura dei rischi specifici attribuiti: R35 - Provoca gravi ustioni Il prodotto è altamente corrosivo e, se portato a contatto con la pelle, provoca gravi ustioni, distruggendo rapidamente l'intero spessore del tessuto cutaneo.
2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura conforme alla direttiva (CE) n. 1999/45: Simboli previsti: C - Corrosivo Natura dei rischi specifici attribuiti: R35 - Provoca gravi ustioni
Consigli di prudenza
S25 - Evitare il contatto con gli occhi S26 - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico S36/37/39 - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S45 - In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico - mostrargli l'etichetta S60 - Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi S64 - In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente)
Contiene
Sodio idrossido (Reg.CE 648/2004) < 5% Fosfonati, Edta sale sodico Ad uso esclusivamente professionale
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela risponde ai criteri per PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII L'utilizzo di questo prodotto comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08. I lavoratori esposti a questo prodotto non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di prodotto pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale prodotto, vi è solo un rischio irrilevante per la sicurezza e/o basso per la salute dei lavoratori e che le misure previste sono sufficienti a ridurre il rischio. Etichettatura ai sensi delle direttive 67/548/ CEE e 1999/45/ CE e successive modifiche ed adeguamenti.