Nota: Ingredienti elencati nella lista delle sostanze chimiche soggette a restrizioni
CE/CAS
215-185-5/1310-73-2
Nome della sostanza chimica
sodium hydroxide
Concentrazione
01-2119457 >50<=100%
CE/CAS
229-912-9/6834-92-0
Nome della sostanza chimica
Disodium metasilicate
Concentrazione
>5<=10%
Informazioni generali
Data di revisione:
2012-11-30
A. Nome del prodotto
REMOVIL
Usi identificati:
industriali[SU3], Usi professionali[SU22] Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
1.2.2. Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
Nome del produttore
AEB SpA
Numero di emergenza
Centralino/Switchboard +39.030.2307.1 - (h 8.30-12.00 13.30-18.00
Icone in SDS
Informazioni della società
società
AEB SpA
indirizzo email
info@aeb-group.com, sds@aeb-group.com
Sezione 2
2.1 Classificazione della sostanza o miscela
2.1.1 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
Classificazione di preparati speciali (GHS)
C; R35 Natura dei rischi specifici attribuiti: R35 - Provoca gravi ustioni Il prodotto è altamente corrosivo e, se portato a contatto con la pelle, provoca gravi ustioni, distruggendo rapidamente l'intero spessore del tessuto cutaneo.
2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura conforme alla direttiva (CE) n. 1999/45: Simboli previsti: C - Corrosivo Natura dei rischi specifici attribuiti: R35 - Provoca gravi ustioni
Consigli di prudenza
S1/2 - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. S26 - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico S37/39 - Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S45 - In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico - mostrargli l'etichetta
Contiene
Idrossido di sodio, disodio metasilicato (Reg.CE 648/2004) < 5% Tensioattivi non ionici Ad uso esclusivamente professionale
2.3 Altri pericol
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII L'utilizzo di questo agente chimico comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.